SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
REGIONE
LOMBARDIA LEGGE REGIONALE
N. 43 DEL 17-05-1985
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IL CONSIGLIO REGIONALE |
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ARTICOLO 1 Funzioni di polizia locale 1. La presente legge disciplina l' esercizio delle funzionidi polizia locale attribuite o delegate dalle Leggi delloStato e della Regione ai comuni, alle province e alle comunità montane, ferme restando le funzioni di poliziademandate in via esclusiva ad organi dello Stato e dellaRegione. 2. Alle funzioni di polizia locale attengono, in particolare,le attività di prevenzione e repressione delle infrazionialle norme alla cui vigilanza sono preposti gli entilocali, secondo i rispettivi ordinamenti: la vigilanza sull'osservanza di regolamenti, di ordinanze e di provvedimentiamministrativi; le attività di accertamento a finianagrafici e tributari; il servizio di vigilanza e scorta relativoalle funzioni ed ai compiti istituzionali degli entilocali; il soccorso in caso di pubbliche calamità e privatiinfortuni. 3. Al Sindaco, al Presidente della Provincia ed al Presidentedella Comunità montana competono, in qualità diautorità di polizia locale, le funzioni di indirizzo e di direttivain materia, nonchè di vigilanza sullo svolgimentodel servizio. 4. Le disposizioni della presente Legge non si applicanoai dipendenti delle USSL che svolgono funzioni di vigilanzae di ispezione in materia d' igiene pubblica e ditutela della salute nei luoghi di lavoro.
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ARTICOLO 2 Coordinamento dell' attività di polizia locale 1. Ove si renda necessario coordinare l' impiego delleforze di polizia dipendenti dagli enti locali di cui al primocomma dell' articolo precedente con le forze di poliziadello Stato ovvero con i corpi o con le organizzazionidella protezione civile, l' autorità di polizia locale, sullabase di opportune intese, impartisce, mediante il comandantedel corpo di polizia locale, le direttive del casoai propri dipendenti; il comandante determina le modalità operative nel rispetto delle direttive impartitedall' autorità suddetta.
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ARTICOLO 3 Collaborazione fra gli enti locali 1. Gli enti locali possono esercitare le attività di cuialla presente Legge anche in forma consortile o associata; possono inoltre stabilire intese per la reciproca utilizzazionetemporanea del personale e dei mezzi operativiper il perseguimento di obiettivi comuni. 2. I comuni appartenenti a comunità montane istituiteai sensi della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e della LR19 luglio 1982, n. 43 possono affidare alla comunità montana medesima l' esercizio del servizio di polizialocale. 3. Il personale di polizia locale può essere comandatoa svolgere le proprie funzioni presso altra amministrazionelocale per soddisfare esigenze di natura temporanea; in tal caso opera alle dipendenze dell' autorità localedell' amministrazione suddetta, mantenendo la dipendenzadall' ente di appartenenza agli effetti economici,assicurativi e previdenziali; gli enti interessati, anchemediante apposite convenzioni, possono prevedere rimborsio compensazioni reciproche. 4. L' utilizzazione temporanea ed i comandi di cui aiprecedenti primo e terzo comma sono effettuati nel rispettodegli accordi decentrati, ove esistenti, stipulati inmateria tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacalimaggiormente rappresentative a livello regionale.
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ARTICOLO 4 Dotazioni organiche dei servizi di polizia locale 1. Gli enti locali, nel definire i propri organici, prevedonospecifiche dotazioni organiche per gli addetti aiservizi ed ai corpi di polizia locale, nei limiti posti dallalegislazione vigente o con riferimento ai parametri stabilitidal Consiglio regionale. 2. I parametri e le dotazioni organiche di cui al commaprecedente sono stabiliti tenendo presente il numerodegli abitanti e le dimensioni del territorio servito, ladistribuzione della popolazione sul territorio, l' indice dimotorizzazione, l' importanza turistica della località ,nonchè ogni altro influente elemento relativo alle caratteristicheurbanistiche e socio - economiche dell' areaservita.
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ARTICOLO 5 Qualifiche funzionali e figure professionali del personaledi polizia locale 1. Per il personale addetto esclusivamente a funzionidi polizia locale sono stabilite, ai sensi degli artt. 2 e 3della Legge 29 marzo 1983, n. 93 e dei relativi accordisindacali ivi previsti, specifiche figure professionali,rispettivamente, per agenti, sottufficiali ed ufficiali di polizialocale, articolate eventualmente su diverse qualifichefunzionali in relazione alla dimensione del servizioed alle esigenze operative dell' ente.
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ARTICOLO 6 Requisiti di carattere generale per la partecipazione aiconcorsi e per la nomina in ruolo 1. Ai fini della copertura di posti di ufficiale, sottufficialeed agente di polizia locale i concorsi, nonchè i requisitiper la partecipazione agli stessi sono disciplinati,nel rispetto dei principi di cui all' art. 24 del DPR 25giugno 1983, n. 347, dai regolamenti degli enti locali,nonchè dalle norme della presente Legge e dalle disposizioniattuative emanate dal Consiglio regionale. 2. La nomina in ruolo è subordinata al possesso di requisitidi idoneità psico - fisica, da accertarsi secondo parametristabiliti dal Consiglio regionale, che definirà altresì le modalità di accertamento mediante visita medicada svolgersi dalla USSL competente per territorio.
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ARTICOLO 7 Concorsi per posti d' ufficiale, sottufficiale ed agente 1. Per l' ammissione ai concorsi per posti d' ufficiale è richiesto il diploma di laurea, nonchè il possesso di requisitiprevisti dall' art. 24, decimo, undicesimo e dodicesimocomma, del DPR 25 giugno 1983, n. 347, in relazioneall' articolazione delle figure professionali su diversequalifiche funzionali previste dal precedente artº5. 2. Per l' ammissione ai concorsi per posti di sottufficialeè richiesto il diploma di scuola media superiore edun periodo di servizio di almeno tre anni quale agentedi polizia locale; tale periodo è aumentato a dieci anniper i candidati in possesso di diploma di scuola mediainferiore. 3. Fermi restando i requisiti previsti dai commi precedenti,il 50% dei posti messi a concorso è riservato, anorma dell' art. 24, terzo comma, del DPR 25 giugno1983, n. 347, al personale in servizio presso l' ente che habandito il concorso.
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ARTICOLO 8 Nomina in ruolo 1. I vincitori dei concorsi per posti di ufficiale, sottufficialeed agente sono tenuti a frequentare nel periododi prova, di cui all' art. 25 del DPR 25 giugno 1983, nº347, specifici corsi di formazione di base per gli agentie di qualificazione professionale per sottufficiali e ufficialida svolgersi a norma del successivo art. 9. 2. Ai fini della nomina in ruolo, il giudizio di cui alquinto e sesto comma dell' art. 25 del DPR 25 giugno1983, n. 347, è espresso tenendo conto anche dell' esitodei corsi di cui al comma precedente. 3. Durante il periodo di prova il personale vincitoredel concorso per posti di agente non può essere utilizzatoin servizio esterno con funzioni di agente fino alla nominain ruolo, fatta salva l' attività pratica inerente all'effettuazione dei corsi di cui al precedente primocomma.
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ARTICOLO 9 Corsi di preparazione ed aggiornamento professionale 1. L' Istituto regionale lombardo di formazione perl' amministrazione pubblica( IREF) nell' ambito delle propriecompetenze definite dall' art. 2 e seguenti della LR5 settembre 1981, n. 59 progetta ed attua corsi di cui alprecedente articolo 8, primo comma, tenuto conto deivigenti accordi di livello regionale inerenti alla formazionedei dipendenti pubblici, stipulati tra le organizzazionisidnacali, la Regione e le associazioni rappresentativedegli enti locali, nonchè delle precedenti epserienzeformative realizzate dagli enti locali per il personale addettoalla polizia locale. 2. L' IREF attua altresì corsi di aggiornamento professionaleper gli addetti alla polizia locale. 3. I programmi, le caratteristiche didattiche e le provefinali dei corsi previsti dal precedente art. 8, primo comma,e dai commi precedenti, nonchè i criteri per la composizionedelle commissioni esaminatrici sono determinatidal Consiglio regionale. 4. Gli enti locali possono avvalersi dei corsi di cui aiprecedenti primo e secondo comma. 5. Al fine di contribuire all' onere gravante sugli entilocali per la formazione del personale addetto alle funzionidi polizia locale, la Regione Lombardia stipula con l' IREF una convenzione annuale o pluriennale per larealizzazione, anche in forma decentrata, di corsi di formazionedi base, di qualificazione e di aggiornamentoprofessionale di cui al precedente art. 8 ed al secondocomma del presente articolo. 6. Il volume delle iniziative formative previste nellaconvenzione è contenuto nei limiti dei finanziamenti annualiapprovati con provvedimento deliberativo dellaGiunta regionale, sulla base delle previsioni del bilanciodella Regione. 7. Nel determinare il finanziamento delle iniziative, laGiunta regionale tiene conto del reale fabbisogno formativoaccertato sulla scorta della domanda provenientedagli enti locali e dalle ricerche dell' IREF. 8. L' attività didattica disciplinata dalla convenzione è prevista in un programma annuale definito dall' IREF, ilcui contenuto è comprensivo: a) dell' analisi dei fabbisogni; b) della progettazione generale degli interventi; c) del catalogo degli interventi distribuiti nel corsodell' anno di attività ed eventualmente decentrati in sediperiferiche.
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ARTICOLO 10 Disposizioni regionali di attuazione 1. Ai fini dell' attuazione della presente legge, fermorestando quanto previsto dai precedenti artt. 4, primocomma, 6, secondo comma e 9, terzo comma, il Consiglioregionale determina: a) gli indirizzi per individuare della dotazione tecnicadei servizi, inerente, in particolare ai veicoli per ilpattugliamento, alla centrale radio operativa ed agli strumentidi rilevazione e accertamento; b) le caratteristiche generali delle uniformi di servizioe la rappresentazione dei gradi sulle stesse, nel rispettodel divieto di assimilazione a quelle militari, l' uso deisimboli distintivi e delle insegne, fatte salve le tradizionilocali o particolari esigenze; c) la statura minima richiesta per la partecipazione aicorsi di cui alla presente Legge.
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ARTICOLO 11 Consulta regionale per la polizia locale 1. E' istituita, ai sensi dell' art. 41 della LR 1 agosto1979, n. 42, la consulta regionale per la polizia locale. 2. La consulta è nominata dal Presidente della Giuntaregionale con proprio decreto su conforme deliberazionedella Giunta, ed è composta da: a) l' assessore preposto ai servizi per gli affari generalidella Giunta regionale, che la presiede, o dal dirigentedel Servizio Enti Locali; b) sei esperti in materia di polizia locale, di cui trescelti tra i comandanti di polizia municipale della Lombardia; c) il Presidente dell' IREF o un suo delegato; d) tre rappresentanti degli enti locali designati, rispettivamente,da ANCI, UPI ed UNCEM; e) tre rappresentanti sindacali, designati dalle organizzazionisindacali maggiormente rappresentative a livelloregionale. 3. La consulta collabora con la Giunta regionale ai finidella elaborazione delle iniziative regionali riguardantila polizia locale, con particolare riferimento alle misureatte a migliorare l' efficienza dei relativi servizi.
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ARTICOLO 12 Regolamenti di polizia locale 1. Entro un anno dall' esaurimento degli adempimentidemandati al Consiglio regionale dalla presente Legge,le province e le comunità montane adottano le disposizioniregolamentari di rispettiva competenza. 2. I comuni adeguano i regolamenti in vigore entro iltermine di cui al comma precedente. 3. Decorsi inutilmente i termini suindicati il comitatoregionale di controllo e le sue sezioni diffidano gli entiinteressati ad adempiere entro i successivi 180 giorni; persistendo l' inerzia, il comitato di controllo e le sezioninominano ai sensi dell' art. 7 della LR 8 febbraio 1982,n. 12, un commissario che provvede all' emanazione deirelativi atti.
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ARTICOLO 13 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal precedenteart. 9, quinto, sesto e settimo comma, si provvederà con successivo provvedimento legislativo. 2. Agli oneri derivanti dall' applicazione del precedenteart. 11 si provvede mediante impiego delle sommestanziate al cap. 1.1.2.3.1.322 << Spese per il funzionamentodi Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresii gettoni di presenza le indennità di missione ed i rimborsispese >> iscritto nello stato di previsione delle spesedel bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e successivi. La presente Legge Regionale è pubblicata nel BollettinoUfficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farlaosservare come Legge della Regione Lombarda. Milano, 17 maggio 1985 (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22dicembre 1984 e riapprovata nello stesso testo nella sedutadel 25 marzo 1985).
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LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 8-05-1990
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IL CONSIGLIO REGIONALE |
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ARTICOLO 1 (Mezzi e strumenti) 1. Le attività di polizia locale vengono disimpegnatecon autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi e automezziper impieghi speciali. 2. I Servizi o i Corpi di polizia municipale potrannoessere dotati di un proprio natante a motore per i servizilacuali o comunque per le acque interne, quando svolgonoattività di vigilanza o di polizia locale in zone portualio lacustri. 3. I mezzi nautici saranno dotati di sistemi di allarme,collegamento radio ed attrezzature necessarie ad assicurareuna efficiente operatività . 4. I mezzi di trasporto in dotazione alla polizia municipale,per l' espletamento del servizio d' istituto, devonoavere i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell'allegato a) della presente Legge; l' allegato b) individuastrumenti e mezzi conformi all' omologazione ministeriale,ove prevista, che devono essere tenuti a bordo degliautoveicoli.
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ARTICOLO 2 (Uniformi e distintivi di grado) 1. La divisa degli appartenenti ai Corpi o ai Servizi dipolizia locale è costituita da un insieme organico di capidi vestiario, di oggetti di equipaggiamento e di accessoriaventi specifica denominazione e realizzati in modo dasoddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione. 2. Le divise sono ordinarie, di servizio e per servizi dionore e di rappresentanza, con le caratteristiche previsteper ciascun capo dall' allegato c) della presente Legge. 3. Salvo quanto sarà disposto dai regolamenti comunali,di norma il personale indossa l' uniforme ordinariaper tutta la durata del servizio. 4. L' uso di divisa diversa dall' ordinaria è disposta dalComandante del Corpo o dal responsabile del Servizio. 5. I distintivi da porre sulle uniformi degli addetti allapolizia locale recno lo stemma e la denominazionedell' Ente di appartenenza nonchè il numero personaledi matricola. Essi sono conformi ai modelli previsti dall'allegato d) della presente Legge. 6. I simboli distintivi di grado attribuiti a ciascun addettoalla polizia locale, in relazione alle funzioni conferite,sono stabiliti dall' allegato e) della presente Legge.
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ARTICOLO 3 (Norma di attuazione) 1. I Comuni singoli o associati entro sei mesi dall' entratain vigore della presente Legge provvedono all' eventualeadeguamento dei regolamenti vigenti alle disposizionipreviste dalla Legge medesima. 2. Nello stesso termine sono adottati i prescritti modellidi grado e distintivi per le uniformi. 3. I Comuni singoli o associati adeguano la foggia delleuniformi e le caratteristiche dei mezzi ai modelli stabilitidai precedenti artt. 1 e 2, entro due anni dall' entratain vigore della presente Legge.
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ARTICOLO 4 (Clausola d' urgenza) 1. La presente Legge Regionale è dichiarata urgenteai sensi degli artt. 127 della Cost6ituzione e 43 dello Statutoregionale ed entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficialedella Regione Lombardia. La presente Legge Regionale è pubblicata nel BollettinoUfficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farlaosservare come Legge della Regione lombarda. Milano, 8 maggio 1990 (Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21marzo 1990 e vistata dal Commissario del Governo connota del 28 aprile 1990 prot. n. 20502/ 1198).
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ALLEGATO 1: Allegato A) AUTOMEZZI Colore carrozzeria La vettura originale è di colore bianco e la decorazionedeve essere effettuata con pellicole autoadesive checonsentono la realizzazione di elementi rifrangenti. Sulla vettua bianca, l' intervento di base deve esserein nero. Elementi grafici I livelli di intensità raggiunti dal traffico soprattutocittadino impongono l' impiego di elementi di riconoscimentoanche dell' unità operativa. Qusti elementi sono: 1) una scritta << polizia municipale >> che deve compariresia sulle fiancate che sul fronte e retro della vettura. a) sulle fiancate: la zona più naturale è la fascia nera, su cui applicarela scritta prespaziata in rifrangente bianco. Il carattere deve garantire una perfetta lettura fino a50 metri e deve essere uguale a quello disegnato dal Ministero LLPP per la segnaletica di indicazione( cir. nº400 del 9 febbraio 1979); b) sul retro e fronte: la scritta autoadesiva non rifrangente di colore bianco<< polizia municipale >> deve apparire sia sul parabrezzache sul lunotto. 2) Nome del Comune: una scritta prespaziata con lettere nere tutte maiuscoleda collocare sulle portiere anteriori eventualmente affiancatadallo stemma del Comune e dal numero progressivoin nero. 3) Numero della vettura: deve comparire sulle fiancate e sul retro. Il colore deveessere nero e possibilmente alto 30 millimetri ed è inseritoin una corona circolare il cui diametro esterno è di 90 millimetri. 4) Simbolo della Regione - Rosa Camuna: la rosa camuna deve essere posizionata sul cofano anteriore. A fondo verde con simbolo intagliato a giorno, va apoplicatasulla verniciatura bianca della vettura. Deve essere un quadrotto ad angoli arrotondati di lato250 millimetri. 5) Fascia verde: la fascia verde rifrangente, alta 100 millimetri, deveessere posizionata sulle fiancate, sotto la fascia neradalla quale è staccata di circa 40 millimetri. MOTOMEZZI Di colore bianco, parafanghi di colore nero e serbatoiocon fascia laterale longitudinale del medesimo coloree sul quale è posizionata la rosa camuna a fando verderifrangente. Parabrezza con base bianca recante la scritta << poliziamunicipale >> di color nero e fascia longitudinale nera. Borse laterali porta documenti con fascia laterale longitudinaledi colore nero recante la scritta a letterebianche << polizia municipale >>, un rettangono diviso indue triangoli recanti la denominazione del Comune ed ilnumero di riconoscimento del motomezzo. Fascia verde sotto le fasce nere delle quali è staccatadi circa 20 millimetri. Dispositivi supplementari di segnalazione: visiva a lucelampeggiante blu e dispositivi acustici bitonali. NATANTI Di colore base bianco con fasce laterali longitudinalidi colore nero recanti la scritta prespaziata << poliziamunicipale >> in rifrangente bianco. All' inizio di detta fasciaè posizionata la rosa camuna a fondo verde rifrangente,mentre al termine della stessa fascia va applicato lostemma del Comune e nella parte inferiore va posizionatala denominazione del Comune ed il numero di riconoscimentodel natante. Sotto la fascia nera, staccata dicirca 40 millimetri, va posizionata la fascia verde rifrangente.
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ALLEGATO 2: Allegato B) Gli autoveicoli della polizia municipale debbono averea bordo, oltre quelli di segnalazione luminosa e acusticaomologati, i seguenti mezzi per le operazioni ed i rilievi: - cassetta pronto soccorso; - piede di porco; - distintivo art. 137 codice strada; - pala di forma quadrata a manico corto; - guanti da lavoro; - cassetta macchina forografica con doppio decametroalmeno su autoveicoli addetti alla rilevazione incidenti; - birilli (per isolare un' area); - coppia di cunei; - stecca portagesso e gessi; - segnale incidente; - torce antinebbia e piantone; - spessimetro controllo pneumatici; - cavallotto per batterie; - cavo traino; - manichette e cinturoni fosforescenti; - telo plastico grigio mt. 2.50 x 1.50 almeno; - rotolo( mt. 200) nastro california bianco - rosso e relativipaletti per recinzione d' emergenza; - estintore portatile. Ulteriore attrezzatura consigliata: - apparecchio ricetrasmittente con possibile chiamataselettiva; - altoparlante installato sul tetto per comunicazionialla cittadinanza con il microfono della radio di bordo; - faro portatile, con cavo lungo, da collegare all' impiantoelettrico del veicolo; - luce interna mobile (per i veicoli non dotati diquello fisso); - rotante blu; - coperta amianto; - opacimetro; - pianta stradale della Regione Lombardia; - piastre pesaruote.
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ALLEGATO 3: Allegato C) 1. Divisa invernale Il modello base come da disegno (allegato n. 1) è costituitoda: 1.1 Copricapo Cappello, un pò più morbido dei soliti rigidi, con calottabianca, visiera blu, soggolo verde fissato con duebottoncini; fregio recante lo stemma del Comune o, inbottoncini; fregio recante lo stemma del Comune o, inmancanza, la scritta << polizia municipale >> in colore verde. 1.2 Giacca A doppio petto in tessuto di lana pettinata di coloreblu - peso 400/ 435 gr - ; revers a lancia con alamari; 6bottoni sul davanti e 3 bottoni, formato ridotto, su singolamanica; spalline cucite entro l' attaccatura dellamanica da un lato e fermate con un bottono dall' altro; fregio a fondo bordeaux, con configurazione geograficadella Regione Lombardia a rilievo di colore verde da posizionaresul braccio sinistro; 4 tasche con profili e alette; occhielli veri sui due revers in alto; il davanti, il colloe fondo maniche con puntini a macchina in filo di setablu. 1.3 Pantalone Stesso tesuto e colore della giacca; linea classica concon pieghe, senza risvolto; lunghezza tale da coprire il collodelle scarpe. 1.4 Camicia In tessuto Oxford azzurro a manica lunga con collettorovesciato. 1.5 Cravatta Di colore verde. 1.6 Gilè Di lana bianca con apertura cm 32. 1.7 Sciarpa (piccola) Di lana Mohair bianca. 1.8 Calze Di colore blu scuro lunghe al ginocchio. 1.9 Calzature 1.9.1 Scarpe basse di pelle nera; 1.9.2 Stivaletti << polacco >> di pelle nera. 1.10 Guanti 1.10.1 Di pelle nera 1.10.2 Di lana bianca per servizi di segnalazione manuale. 1.11 Borsello Di pelle bianca con tracolla dimensioni cm22x30x10. 1.12 Cappotto A doppio petto in tessuto di lana colore blu, ottimaqualità , peso 630/ 660 gr; 8 bottoni davanti e 3 alla manica(ridotti); spalline applicate come la giacca; 2 tascheed un taschino con profili ed alette; il davanti, collo efondo maniche con puntini a macchina di filo di setablu; piegone spacco sul dietro con 5 bottoni; martingalacon 2 bottoni e due pieghe morbide ai lati della martingala; fregio a fondo bordeaux, con la configurazionegeografica della Regione Lombardia a rilievo di coloreverde sul braccio sinistro. 1.13 Varianti del modello base come da disegno (allegaton. 2) 1.13.1 Manicotti Di tessuto bianco rifrangente, predisposti con ganciinterni di plastica o metallo per aggancio al sottomanicatramite un forellino nella cucitura. 1.13.2 Casco Di colore bianco rifrangente con fregio recante lostemma del Comune o, in mancanza, la scritta << poliziamunicipale >> di c9lore verde; soggolo verde fissato condue bottoncini. 1.14 Divisa invernale per graduati E' uguale a quella di base con le seguenti varianti alcappotto come da disegno (allegato n. 3): 6 bottoni sul davanti; 2 tasche laterali, un taschino sullato destro (appena sopra la tasca) e uno sul lato sinistrodel petto, con profili e alette; revers a lancia con 2 occhielliveri. 1.15.1 Impermeabile Di colore blu con carrè davanti e dietro e profilatobianco rifrangente; 8 bottoni, tre tasche con profili ealette; cinturino stringente alle maniche; collo apertocon possibilità di chiusura; spacco dietro. 1.15.2 Sciarpa pettorina di lana bianca davanti e dietro con allacciaturaa tre bottoni nella parte estrema bassa destra. 1.15.3 Giacca a vento tessuto impermeabile di colore blu; imbottita; 4 taschea soffietto con piega centrale; carrè sagomato davantie dietro: le punte del carrè chiudono le due taschesuperiori con bottoncini; alla cciatura con cerniera; manichecon polsini. 1.15.4 Pantalone Tipo sciatore più ampio in tessuto impermeabile dicolore blu. 1.15.5 Stivali In gomma di colore nero. 1.15.6 Cinturone In pelle di colore bianco rifrangente con spallaccio efondina. 1.16 Modello per il servizio motomontano come da disegno(allegato n. 5) Lo stesso come quello di base con le seguenti varianti: 1.16.1 Calzature Stivaletti di pelle nera con cerniera all' interno. 1.16.2 Casco Di protezione di colore bianco con visiera. 1.16.3 Guanti Di pelle bianca alla moschettiera 1.16.4 Pantalone Alla cavallerizza, senza piegone davanti. 1.17 Alta uniforme Come il modello base con le seguneti varianti: 1.17.1 Giacca Apertura nella tasca sinistra per il moschettone delfodero della sciabola. 1.17.2 Pantalone Con bande stesso colore in raso. 1.17.2 Cappotto 6 bottoni sul davanti e 4 bottoni sulle maniche; aperturanella tasca sinistra pr il moschettone del foderodella sciabola. 1.17.4 Camicia In tessuto Oxford bianco a manica lunga. 2. Divisa invernale Operatori e graduati (personale femminile) 2.1 Copricapo Un pò più morbido dei soliti rigidi, con calotta bianca,visiera blu, soggolo verde fissato con 2 bottoncini,fregio recante lo stemma del Comune o, in mancanza,della scritta << polizia municipale >> di colore verde. 2.2 Giacca A doppio petto in tessuto di lana pettinato, di coloreblu, peso 400/ 435 gr; revers a lancia con alamari; 6 bottonisul davanti e 3 bottoni, formato ridotto, su singolamanica; spalline cucite entro l' attaccatura della manicada un lato e fermate da un bottone dall' altra; collo leggermentearrotondato e piegoline sulle maniche; fregioa fondo bordeaux con la configurazione geografica dellaRegione Lombardia di colore verde a rilievo sul bracciosinistro; 4 tasche con profili e alette; occhielli veri sui 2revers in alto; lunghezza non superiore di 18/ 20 cm dallavita; il davanti, il collo e il fondo maniche con puntini amacchina in fili di seta blu. 2.3 Pantalone stesso tessuto e colore della giacca; linea classicamorbida con pieghe, senza risvolto; lunghezza tale dacoprire il collo delle scarpe; cintura alta. 2.4 Gonna pantalone Stesso tessuto e colore della giacca; apertura con cernierasul davanti e tasche ai fianchi. 2.5 Camicia In tessuto Oxford azzurro a manica lunga con collettoarrotondato. 2.6 Di colore verde. 2.7 Sciarpa 2 7 1 Per graduati: piccola sciarpa di lana Mohairbianca; 2.7.2 Per operatori: sciarpa con pettorina davanti edietro con allacciatura in basso a sinistra con 3 bottoni,da indossare sotto la giacca o il cappotto. 2.8 Collants Di color carne. 2.9 Calzature 2.9.1 Scarpe basse di pelle nera mezzo tacco; 2.9.2 Stivali di pelle nera mezzo tacco. 2.10 Guanti 2.10.1 Di pella nera; 2.10.2 Di lana bianca per servizi di segnalazione manuale. 2.11 Varianti del modello base 2.11.1 Manicotti Di tessuto bianco rigrangente, predisposti con ganciinterni di plastica o metallo per aggancio al sottomanicatramite un forellino nella cucitura. 2.11.2 Casco Di colore bianco rifrangente con fregio recante lostemma del Comune o, in mancanza, la scritta << poliziamunicipale >> di colore verde; soggolo di colore verde. 2.12 Cappotto 2.12.1 Per operatori (Vigili) a doppio petto in tessutodi lana; colore blu, ottima qualità , peso 630/ 660 gr; 8bottoni davanti e 3 alle maniche; spalline applicate comela giacca; 2 tasche ed un taschino appena sopra latasca destra con profili ed alette; piegoline sulle maniche; revers arrotondati con 2 occhielli veri; piegonespacco sul dietro con 5 bottoni; martingala con 2 bottonie 2 pieghe morbide ai lati della stessa; fregio, a fondoboerdeau con la configurazione geograifca della RegioneLombardia a rilievo di colore verde sul braccio sinistro; il davanti, il collo e fondo maniche con puntini a macchinain filo di seta blu. 2.12.2 Per i graduati come per gli operatori con le seguentivarianti: 6 bottoni davanti; taschino sul petto sinistrocon profilo e pattina. 2.13 Gulè Di lana bianca con apertura a V di cm 28 per i graduati. 2.14 Gonna per graduati Stesso tessuto e colore della giacca; 4 pieghe morbidedal centro vita verso i fianchi sul davanti e due pencesdietro. Puntini a macchina di filo di seta blu nella parteinferiore (orlo); chiusura centro - dietro con cerniera ebottone con occhiello vero; spacco sormontato di cm 22; foderata. 2.15 Alta uniforme come da disegno (allegato n. 7) Come da modello base per graduato con le seguentivarianti: 2.15.1 Camicia In tessuto Oxford bianco a manica lunga. 3. Divisa estiva per operatori come da disegni(allegati nn. 5 e 6) La divisa è costituita dai seguenti capi della stessafoggia della divisa invernale, in stoffa Mohair azzurroper i pantaloni e giacca, peso 200/ 230 gr e tessuto Oxfordazzurro per le camicie: 3.1 Copricapo 3.2 Pantalone 3.3 Cravatta 3.4 Borsello 3.5 Impermeabile 3.6 Giacca Di colore azzurro, con due spacchi ai fianchi di cm 22. 3.7 Camicia A maniche corte con bordaure bianche (alte cm 1,5) a2 cm dal fondo maniche; carrè sagomato davanti e dietrocon bordino alto cm 1,5 (come fondo maniche); taschiniapplicati con piegone al centro che vengono chiusidalla punta del carrè con bottone; fregio a fondo bordeauxcon la configurazione geografica della RegioneLombardia di colore verde a rilievo sulla manica sinistra. 3.8 Calzature Scarpe basse di pelle colore blu. 3.9 Cintura Bianca in cuoio con fibbia di metallo dorato riproducenteil disegno del fregio; dotata di fondina di colore bianco. 3.10 Calze Di cotone di colore bianco. 3.11 Modello per il servizio motomontano come da disegno(allegato n. 5) 3.11.1 Casco di protezione di colore bianco con visierae fregio. 3.11.2 Camicia avente le stesse caratteristiche e foggiadi quella dicui al precedente punto 3.7. 3.11.3 Guanti di colore bianco alla moschettiera. 3.11.4 Pantaloni alla cavallerizza; 3.11.5 Cinturone con fibbia in metallo dorato riproducentea rilievo il disegno del fregio del casco. 3.11.6 Borsello di pelle di colore bianco da applicareal cinturone con spallaccio. 3.11.7 Giaccone blu in gore - tex come da disegno (allegaton. 5 bis); allacciatura con cerniera; due tasche verticalie due taschini sul petto chiusi da zip; fondo manichechiuse da zip; bordi bianchi trasversali davanti e dietro; il dietro con due piegono laterali verticali; fregio a fondobordeaux con la configurazione geografica della RegioneLombardia di colore verde a rilievo sulla manica sinistra. Lo stesso giaccone per la donna, cambiando allacciatura. 4. Divisa estiva per il personale femminile come da disegno(allegato n. 9) E' costituita dai seguenti capi della stessa foggia diquelli della divisa invernale; in stoffa di fresco di lanaazzurro per la giacca e gonna, peso 200/ 230 gr e tessutoOxford azzurro per la camicia. 4.1 Copricapo 4.2 Casco 4.3 Giacca 4.4 Borsello 4.5 Cravatta 4.6 Collants 4.7 Camicia A maniche corte con bordature bianche alte cm 1,5 a2 cm dal fondo delle stesse; carrè sagomato davanti edietro con stesso bordino bianco delle maniche cm 1,5; taschini applicati con piegoni al centro e vengono chiusidalla punta del carrè con bottone; due piegoni dietro epiegoline sulle maniche. 4.8 Cintura Di cuoio di colore bianco con fibbia in metallo doratoriproducente in rilevo il fregio del copricapo; dotata difondina di colore bianco. 4.9 Gonna 4.9.1 A portafoglio sotto la giacca, foderata e intelatacon tessuto foderapiuma; 4.9.2 A ruota con baschina foderata e intelata con foderapiuma. 4.10 Calzature Di pelle blu a mezzo tacco. 4.1 Guanti Di colore bianco. 5. Bottoni Come da disegno (allegato n. 10), sono di diversa grandezzae tutti in metallo di colore oro con la rosa camunaa rilievo, per le camicie bottoni bianchi normali.
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ALLEGATO 4: Allegato D) 1. Placca al petto in metallo color oro cm 6 x 3,8 con:a) nove torri merlate; b) stemma del Comune in rilievo o, in mancanza, il nome delComune; c) numero di matricola in basso; d) scritta << polizia municipale >> di colore nero sui lati; e) rosa camuna in rilievo; f) supporto in pelle con asola. 2. Alamaro in metallo leggero di colore oro su fondo verdedi cm 7x3 da applicare sui baveri degli indumenti esterni,a formato ridotto sulla camicia estiva. 3. Fregio 3.1 in metallo color oro di cm 8 x 5,8 sul casco; di cm4,5 x 3,5 sul cappello e sulla fibbia della cintura e del cinturone; con corona turrita a nove torri merlate e lo stemmadel Comune o, in mancanza, la scritta << polizia municipale >>; 3.2 di cm 4 di diametro a fondo bordeau e a rilievo laconfigurazione geografica della Regione Lombardia di coloreverde da posizionare sul braccio degli indumenti esterni. Al centro della configurazione la rosa camuna di colorebianco.
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ALLEGATO 5: Allegato E) 1. Sul braccio e avambraccio degli indumenti esterni: 1.1 V livello operatore (vigile): nessun distintivo diqualifica; 1.2 VI livello senza funzioni: V in metallo di coloreoro sul braccio; 1.3 VI livello addetto al coordinamento e controllo:una stella metallica a sette punte di colore oro sull'avambraccio. 2. Sulle spalline degli indumenti esterni: 2.1 VII livello addetto al coordinamento e controllo:due stelle in metallo a sette punte di colore oro; 2.2 VII livello responsabile del Corpo (Comandante):due stelle a sette punte in metallo color oro su robbiodi forma rotonda; 2.3 VIII livello addetto al coordinamento e controllo:tre stelle a sette punte in metallo color oro; 2.4 VIII livello responsabile del Corpo (Comandante):tre stelle a sette punte in metallo color oro su robbiodi forma rotonda; 2.5 VIII livello responsabile di unità operativa: unastella a sette punte in metallo color oro e corona turritain metallo dorato con nove torri merlate; 2.6 I D addetto al coordinamento e controllo: duestelle a sette punte in metallo color oro e coronaturrita in metallo dorato con nove torri merlate; 2.7 I D responsabile del Corpo (Comandante): duestelle a sette punte in metallo color oro su robbiodi forma rotonda e corona turrita in metallo doratocon nove torri merlate; 2.8 II D addetto al coordinamento e controllo: trestelle a sette punte in metallo color oro e coronaturrita in metallo dorato con nove torri merlate; 2.9 II D responsabile del Corpo (Comandante): trestelle a sette punte in metallo color oro su robbiodi forma rotonda e corona turrita in metallo doratocon nove torri merlate.
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Modelli delle divise, dei distintivie dei distintivi di grado dellaPolizia Municipale.
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LEGGE REGIONALE N. 51 DEL 21-12-1995
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Il Consiglio regionale |
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ARTICOLO 1 (Modifica all' art. 11 delle lr 17 maggio 1985, n. 43) 1. La lett a) del comma 2 dell' art. 11 della lr 17 maggio1985, n. 43, già sostituita dall' art. 2 della lr 29 agosto1988, n. 46 << Integrazione e modifica della lr 17maggio 1985, n. 43 concernente norme in materia di poliziaurbana >> è sostituita dalla seguente:<< a) l' assessore competente in materia di enti localiche lo presiede, o suo delegato; >> La presente legge regionale è pubblicata nel BollettinoUfficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farlaosservare come legge della regione lombarda. Milano, 21 dicembre 1995 (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7novembre 1995 e vistata dal commissario del governocon nota del 14 dicembre 1995, prot. n. 20502/ 4321)
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