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ARCHIVIO LEGISLATIVO

 

REGIONE LOMBARDIA LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 17-05-1985
Norme in materia di polizia locale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 21
del 22 maggio 1985
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 22 maggio 1985

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO SI INTENDE
APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI
LEGGE
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente Legge Regionale:

 

 

ARTICOLO 1

 Funzioni di polizia locale
 1.  La presente legge disciplina l' esercizio delle funzioni
di polizia locale attribuite o delegate dalle Leggi dello
Stato e della Regione ai comuni, alle province e alle comunità 
montane, ferme restando le funzioni di polizia
demandate in via esclusiva ad organi dello Stato e della
Regione.
  2.  Alle funzioni di polizia locale attengono, in particolare,
le attività  di prevenzione e repressione delle infrazioni
alle norme alla cui vigilanza sono preposti gli enti
locali, secondo i rispettivi ordinamenti: la vigilanza sull'
osservanza di regolamenti, di ordinanze e di provvedimenti
amministrativi;  le attività  di accertamento a fini
anagrafici e tributari;  il servizio di vigilanza e scorta relativo
alle funzioni ed ai compiti istituzionali degli enti
locali;  il soccorso in caso di pubbliche calamità  e privati
infortuni.
  3.  Al Sindaco, al Presidente della Provincia ed al Presidente
della Comunità  montana competono, in qualità  di
autorità  di polizia locale, le funzioni di indirizzo e di direttiva
in materia, nonchè  di vigilanza sullo svolgimento
del servizio.
  4.  Le disposizioni della presente Legge non si applicano
ai dipendenti delle USSL che svolgono funzioni di vigilanza
e di ispezione in materia d' igiene pubblica e di
tutela della salute nei luoghi di lavoro.

 

 

 

ARTICOLO 2

 Coordinamento dell' attività  di polizia locale
 1.  Ove si renda necessario coordinare l' impiego delle
forze di polizia dipendenti dagli enti locali di cui al primo
comma dell' articolo precedente con le forze di polizia
dello Stato ovvero con i corpi o con le organizzazioni
della protezione civile, l' autorità  di polizia locale, sulla
base di opportune intese, impartisce, mediante il comandante
del corpo di polizia locale, le direttive del caso
ai propri dipendenti;  il comandante determina le modalità 
operative nel rispetto delle direttive impartite
dall' autorità  suddetta.

 

 

 

ARTICOLO 3

 Collaborazione fra gli enti locali
 1.  Gli enti locali possono esercitare le attività  di cui
alla presente Legge anche in forma consortile o associata;
  possono inoltre stabilire intese per la reciproca utilizzazione
temporanea del personale e dei mezzi operativi
per il perseguimento di obiettivi comuni.
  2.  I comuni appartenenti a comunità  montane istituite
ai sensi della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e della LR
19 luglio 1982, n. 43 possono affidare alla comunità 
montana medesima l' esercizio del servizio di polizia
locale.
  3.  Il personale di polizia locale può  essere comandato
a svolgere le proprie funzioni presso altra amministrazione
locale per soddisfare esigenze di natura temporanea;
  in tal caso opera alle dipendenze dell' autorità  locale
dell' amministrazione suddetta, mantenendo la dipendenza
dall' ente di appartenenza agli effetti economici,
assicurativi e previdenziali;  gli enti interessati, anche
mediante apposite convenzioni, possono prevedere rimborsi
o compensazioni reciproche.
  4.  L' utilizzazione temporanea ed i comandi di cui ai
precedenti primo e terzo comma sono effettuati nel rispetto
degli accordi decentrati, ove esistenti, stipulati in
materia tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale.

 

 

 

ARTICOLO 4

 Dotazioni organiche dei servizi di polizia locale
 1.  Gli enti locali, nel definire i propri organici, prevedono
specifiche dotazioni organiche per gli addetti ai
servizi ed ai corpi di polizia locale, nei limiti posti dalla
legislazione vigente o con riferimento ai parametri stabiliti
dal Consiglio regionale.
  2.  I parametri e le dotazioni organiche di cui al comma
precedente sono stabiliti tenendo presente il numero
degli abitanti e le dimensioni del territorio servito, la
distribuzione della popolazione sul territorio, l' indice di
motorizzazione, l' importanza turistica della località ,
nonchè  ogni altro influente elemento relativo alle caratteristiche
urbanistiche e socio - economiche dell' area
servita.

 

 

 

ARTICOLO 5

 Qualifiche funzionali e figure professionali del personale
di polizia locale
 1.  Per il personale addetto esclusivamente a funzioni
di polizia locale sono stabilite, ai sensi degli artt. 2 e 3
della Legge 29 marzo 1983, n. 93 e dei relativi accordi
sindacali ivi previsti, specifiche figure professionali,
rispettivamente, per agenti, sottufficiali ed ufficiali di polizia
locale, articolate eventualmente su diverse qualifiche
funzionali in relazione alla dimensione del servizio
ed alle esigenze operative dell' ente.

 

 

 

ARTICOLO 6

 Requisiti di carattere generale per la partecipazione ai
concorsi e per la nomina in ruolo
 1.  Ai fini della copertura di posti di ufficiale, sottufficiale
ed agente di polizia locale i concorsi, nonchè  i requisiti
per la partecipazione agli stessi sono disciplinati,
nel rispetto dei principi di cui all' art. 24 del DPR 25
giugno 1983, n. 347, dai regolamenti degli enti locali,
nonchè  dalle norme della presente Legge e dalle disposizioni
attuative emanate dal Consiglio regionale.
  2.  La nomina in ruolo è  subordinata al possesso di requisiti
di idoneità  psico - fisica, da accertarsi secondo parametri
stabiliti dal Consiglio regionale, che definirà  altresì 
le modalità  di accertamento mediante visita medica
da svolgersi dalla USSL competente per territorio.

 

 

 

ARTICOLO 7

 Concorsi per posti d' ufficiale, sottufficiale ed agente
 1.  Per l' ammissione ai concorsi per posti d' ufficiale è 
richiesto il diploma di laurea, nonchè  il possesso di requisiti
previsti dall' art. 24, decimo, undicesimo e dodicesimo
comma, del DPR 25 giugno 1983, n. 347, in relazione
all' articolazione delle figure professionali su diverse
qualifiche funzionali previste dal precedente artº
5.
  2.  Per l' ammissione ai concorsi per posti di sottufficiale
è  richiesto il diploma di scuola media superiore ed
un periodo di servizio di almeno tre anni quale agente
di polizia locale;  tale periodo è  aumentato a dieci anni
per i candidati in possesso di diploma di scuola media
inferiore.
  3.  Fermi restando i requisiti previsti dai commi precedenti,
il 50% dei posti messi a concorso è  riservato, a
norma dell' art. 24, terzo comma, del DPR 25 giugno
1983, n. 347, al personale in servizio presso l' ente che ha
bandito il concorso.

 

 

 

ARTICOLO 8

 Nomina in ruolo
 1.  I vincitori dei concorsi per posti di ufficiale, sottufficiale
ed agente sono tenuti a frequentare nel periodo
di prova, di cui all' art. 25 del DPR 25 giugno 1983, nº
347, specifici corsi di formazione di base per gli agenti
e di qualificazione professionale per sottufficiali e ufficiali
da svolgersi a norma del successivo art. 9.
  2.  Ai fini della nomina in ruolo, il giudizio di cui al
quinto e sesto comma dell' art. 25 del DPR 25 giugno
1983, n. 347, è  espresso tenendo conto anche dell' esito
dei corsi di cui al comma precedente.
  3.  Durante il periodo di prova il personale vincitore
del concorso per posti di agente non può  essere utilizzato
in servizio esterno con funzioni di agente fino alla nomina
in ruolo, fatta salva l' attività  pratica inerente all'
effettuazione dei corsi di cui al precedente primo
comma.

 

 

 

ARTICOLO 9

 Corsi di preparazione ed aggiornamento professionale
 1.  L' Istituto regionale lombardo di formazione per
l' amministrazione pubblica( IREF) nell' ambito delle proprie
competenze definite dall' art. 2 e seguenti della LR
5 settembre 1981, n. 59 progetta ed attua corsi di cui al
precedente articolo 8, primo comma, tenuto conto dei
vigenti accordi di livello regionale inerenti alla formazione
dei dipendenti pubblici, stipulati tra le organizzazioni
sidnacali, la Regione e le associazioni rappresentative
degli enti locali, nonchè  delle precedenti epserienze
formative realizzate dagli enti locali per il personale addetto
alla polizia locale.
  2. L' IREF attua altresì  corsi di aggiornamento professionale
per gli addetti alla polizia locale.
  3.  I programmi, le caratteristiche didattiche e le prove
finali dei corsi previsti dal precedente art. 8, primo comma,
e dai commi precedenti, nonchè  i criteri per la composizione
delle commissioni esaminatrici sono determinati
dal Consiglio regionale.
  4.  Gli enti locali possono avvalersi dei corsi di cui ai
precedenti primo e secondo comma.
  5.  Al fine di contribuire all' onere gravante sugli enti
locali per la formazione del personale addetto alle funzioni
di polizia locale, la Regione Lombardia stipula con
 l' IREF una convenzione annuale o pluriennale per la
realizzazione, anche in forma decentrata, di corsi di formazione
di base, di qualificazione e di aggiornamento
professionale di cui al precedente art. 8 ed al secondo
comma del presente articolo.
  6.  Il volume delle iniziative formative previste nella
convenzione è  contenuto nei limiti dei finanziamenti annuali
approvati con provvedimento deliberativo della
Giunta regionale, sulla base delle previsioni del bilancio
della Regione.
  7.  Nel determinare il finanziamento delle iniziative, la
Giunta regionale tiene conto del reale fabbisogno formativo
accertato sulla scorta della domanda proveniente
dagli enti locali e dalle ricerche dell' IREF.
  8.  L' attività  didattica disciplinata dalla convenzione è 
prevista in un programma annuale definito dall' IREF, il
cui contenuto è  comprensivo:
  a) dell' analisi dei fabbisogni;
  b) della progettazione generale degli interventi;
  c) del catalogo degli interventi distribuiti nel corso
dell' anno di attività  ed eventualmente decentrati in sedi
periferiche.

 

 

 

ARTICOLO 10

 Disposizioni regionali di attuazione
 1.  Ai fini dell' attuazione della presente legge, fermo
restando quanto previsto dai precedenti artt. 4, primo
comma, 6, secondo comma e 9, terzo comma, il Consiglio
regionale determina:
  a) gli indirizzi per individuare della dotazione tecnica
dei servizi, inerente, in particolare ai veicoli per il
pattugliamento, alla centrale radio operativa ed agli strumenti
di rilevazione e accertamento;
  b) le caratteristiche generali delle uniformi di servizio
e la rappresentazione dei gradi sulle stesse, nel rispetto
del divieto di assimilazione a quelle militari, l' uso dei
simboli distintivi e delle insegne, fatte salve le tradizioni
locali o particolari esigenze;
  c) la statura minima richiesta per la partecipazione ai
corsi di cui alla presente Legge.

 

 

 

ARTICOLO 11

 Consulta regionale per la polizia locale
 1.  E' istituita, ai sensi dell' art. 41 della LR 1 agosto
1979, n. 42, la consulta regionale per la polizia locale.
  2.  La consulta è  nominata dal Presidente della Giunta
regionale con proprio decreto su conforme deliberazione
della Giunta, ed è  composta da:
  a) l' assessore preposto ai servizi per gli affari generali
della Giunta regionale, che la presiede, o dal dirigente
del Servizio Enti Locali;
  b) sei esperti in materia di polizia locale, di cui tre
scelti tra i comandanti di polizia municipale della Lombardia;
  c) il Presidente dell' IREF o un suo delegato;
  d) tre rappresentanti degli enti locali designati, rispettivamente,
da ANCI, UPI ed UNCEM;
  e) tre rappresentanti sindacali, designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello
regionale.
  3.  La consulta collabora con la Giunta regionale ai fini
della elaborazione delle iniziative regionali riguardanti
la polizia locale, con particolare riferimento alle misure
atte a migliorare l' efficienza dei relativi servizi.

 

 

 

ARTICOLO 12

 Regolamenti di polizia locale
 1.  Entro un anno dall' esaurimento degli adempimenti
demandati al Consiglio regionale dalla presente Legge,
le province e le comunità  montane adottano le disposizioni
regolamentari di rispettiva competenza.
  2.  I comuni adeguano i regolamenti in vigore entro il
termine di cui al comma precedente.
  3.  Decorsi inutilmente i termini suindicati il comitato
regionale di controllo e le sue sezioni diffidano gli enti
interessati ad adempiere entro i successivi 180 giorni;
  persistendo l' inerzia, il comitato di controllo e le sezioni
nominano ai sensi dell' art. 7 della LR 8 febbraio 1982,
n. 12, un commissario che provvede all' emanazione dei
relativi atti.

 

 

 

ARTICOLO 13

 Norma finanziaria
 1.  Agli oneri derivanti da quanto previsto dal precedente
art. 9, quinto, sesto e settimo comma, si provvederà 
con successivo provvedimento legislativo.
  2.  Agli oneri derivanti dall' applicazione del precedente
art. 11 si provvede mediante impiego delle somme
stanziate al cap. 1.1.2.3.1.322 << Spese per il funzionamento
di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi
i gettoni di presenza le indennità  di missione ed i rimborsi
spese >> iscritto nello stato di previsione delle spese
del bilancio per l' esercizio finanziario 1985 e successivi.
 La presente Legge Regionale è  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come Legge della Regione Lombarda.
 Milano, 17 maggio 1985
 (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22
dicembre 1984 e riapprovata nello stesso testo nella seduta
del 25 marzo 1985).

 

 

 

Le Leggi Regionali

 

LEGGE REGIONALE N. 39 DEL 8-05-1990
REGIONE LOMBARDIA

Mezzi, strumenti, uniformi e distintivi di grado degli addetti
ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione
Lombardia.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 19
del 7 maggio 1990
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 4 DEL 12 maggio 1990

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente Legge Regionale:

 

 

ARTICOLO 1

 (Mezzi e strumenti)
 1.  Le attività  di polizia locale vengono disimpegnate
con autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi e automezzi
per impieghi speciali.
  2.  I Servizi o i Corpi di polizia municipale potranno
essere dotati di un proprio natante a motore per i servizi
lacuali o comunque per le acque interne, quando svolgono
attività  di vigilanza o di polizia locale in zone portuali
o lacustri.
  3.  I mezzi nautici saranno dotati di sistemi di allarme,
collegamento radio ed attrezzature necessarie ad assicurare
una efficiente operatività .
  4.  I mezzi di trasporto in dotazione alla polizia municipale,
per l' espletamento del servizio d' istituto, devono
avere i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell'
allegato a) della presente Legge;  l' allegato b) individua
strumenti e mezzi conformi all' omologazione ministeriale,
ove prevista, che devono essere tenuti a bordo degli
autoveicoli.

 

 

 

ARTICOLO 2

 (Uniformi e distintivi di grado)
 1.  La divisa degli appartenenti ai Corpi o ai Servizi di
polizia locale è  costituita da un insieme organico di capi
di vestiario, di oggetti di equipaggiamento e di accessori
aventi specifica denominazione e realizzati in modo da
soddisfare le esigenze di funzionalità  e di identificazione.
  2.  Le divise sono ordinarie, di servizio e per servizi di
onore e di rappresentanza, con le caratteristiche previste
per ciascun capo dall' allegato c) della presente Legge.
  3.  Salvo quanto sarà  disposto dai regolamenti comunali,
di norma il personale indossa l' uniforme ordinaria
per tutta la durata del servizio.
  4.  L' uso di divisa diversa dall' ordinaria è  disposta dal
Comandante del Corpo o dal responsabile del Servizio.
  5.  I distintivi da porre sulle uniformi degli addetti alla
polizia locale recno lo stemma e la denominazione
dell' Ente di appartenenza nonchè  il numero personale
di matricola.  Essi sono conformi ai modelli previsti dall'
allegato d) della presente Legge.
  6.  I simboli distintivi di grado attribuiti a ciascun addetto
alla polizia locale, in relazione alle funzioni conferite,
sono stabiliti dall' allegato e) della presente Legge.

 

 

 

ARTICOLO 3

 (Norma di attuazione)
 1.  I Comuni singoli o associati entro sei mesi dall' entrata
in vigore della presente Legge provvedono all' eventuale
adeguamento dei regolamenti vigenti alle disposizioni
previste dalla Legge medesima.
  2.  Nello stesso termine sono adottati i prescritti modelli
di grado e distintivi per le uniformi.
  3.  I Comuni singoli o associati adeguano la foggia delle
uniformi e le caratteristiche dei mezzi ai modelli stabiliti
dai precedenti artt. 1 e 2, entro due anni dall' entrata
in vigore della presente Legge.

 

 

 

ARTICOLO 4

 (Clausola d' urgenza)
 1. La presente Legge Regionale è  dichiarata urgente
ai sensi degli artt. 127 della Cost6ituzione e 43 dello Statuto
regionale ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia.
 La presente Legge Regionale è  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come Legge della Regione lombarda.
 Milano, 8 maggio 1990
 (Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 21
marzo 1990 e vistata dal Commissario del Governo con
nota del 28 aprile 1990 prot. n. 20502/ 1198).

 

 

 

ALLEGATO 1:

Allegato A)
SCHEMA DI DECORAZIONE PER AUTOMEZZI -
MOTOMEZZI - NATANTI DI SERVIZIO
POLIZIA MUNICIPALE

 

 AUTOMEZZI
 Colore carrozzeria
  La vettura originale è  di colore bianco e la decorazione
deve essere effettuata con pellicole autoadesive che
consentono la realizzazione di elementi rifrangenti.
  Sulla vettua bianca, l' intervento di base deve essere
in nero.
  Elementi grafici
  I livelli di intensità  raggiunti dal traffico soprattuto
cittadino impongono l' impiego di elementi di riconoscimento
anche dell' unità  operativa.
  Qusti elementi sono:
  1) una scritta << polizia municipale >> che deve comparire
sia sulle fiancate che sul fronte e retro della vettura.
  a) sulle fiancate:
  la zona più  naturale è  la fascia nera, su cui applicare
la scritta prespaziata in rifrangente bianco.
  Il carattere deve garantire una perfetta lettura fino a
50 metri e deve essere uguale a quello disegnato dal Ministero
 LLPP per la segnaletica di indicazione( cir. nº
400 del 9 febbraio 1979);
  b) sul retro e fronte:
  la scritta autoadesiva non rifrangente di colore bianco
<< polizia municipale >> deve apparire sia sul parabrezza
che sul lunotto.
  2) Nome del Comune:
  una scritta prespaziata con lettere nere tutte maiuscole
da collocare sulle portiere anteriori eventualmente affiancata
dallo stemma del Comune e dal numero progressivo
in nero.
  3) Numero della vettura:
  deve comparire sulle fiancate e sul retro.  Il colore deve
essere nero e possibilmente alto 30 millimetri ed è  inserito
in una corona circolare il cui diametro esterno è 
di 90 millimetri.
  4) Simbolo della Regione - Rosa Camuna:
  la rosa camuna deve essere posizionata sul cofano anteriore.
  A fondo verde con simbolo intagliato a giorno, va apoplicata
sulla verniciatura bianca della vettura.
  Deve essere un quadrotto ad angoli arrotondati di lato
250 millimetri.
  5) Fascia verde:
  la fascia verde rifrangente, alta 100 millimetri, deve
essere posizionata sulle fiancate, sotto la fascia nera
dalla quale è  staccata di circa 40 millimetri.
 MOTOMEZZI
 Di colore bianco, parafanghi di colore nero e serbatoio
con fascia laterale longitudinale del medesimo colore
e sul quale è  posizionata la rosa camuna a fando verde
rifrangente.
  Parabrezza con base bianca recante la scritta << polizia
municipale >> di color nero e fascia longitudinale nera.
  Borse laterali porta documenti con fascia laterale longitudinale
di colore nero recante la scritta a lettere
bianche << polizia municipale >>, un rettangono diviso in
due triangoli recanti la denominazione del Comune ed il
numero di riconoscimento del motomezzo.
  Fascia verde sotto le fasce nere delle quali è  staccata
di circa 20 millimetri.
  Dispositivi supplementari di segnalazione: visiva a luce
lampeggiante blu e dispositivi acustici bitonali.
 
 NATANTI
 Di colore base bianco con fasce laterali longitudinali
di colore nero recanti la scritta prespaziata << polizia
municipale >> in rifrangente bianco.  All' inizio di detta fascia
è  posizionata la rosa camuna a fondo verde rifrangente,
mentre al termine della stessa fascia va applicato lo
stemma del Comune e nella parte inferiore va posizionata
la denominazione del Comune ed il numero di riconoscimento
del natante.  Sotto la fascia nera, staccata di
circa 40 millimetri, va posizionata la fascia verde rifrangente.
 

 

 

 

ALLEGATO 2:

Allegato B)
STRUMENTI IN DOTAZIONE
ALLA POLIZIA MUNICIPALE

 

 Gli autoveicoli della polizia municipale debbono avere
a bordo, oltre quelli di segnalazione luminosa e acustica
omologati, i seguenti mezzi per le operazioni ed i rilievi:
  - cassetta pronto soccorso;
  - piede di porco;
  - distintivo art. 137 codice strada;
  - pala di forma quadrata a manico corto;
  - guanti da lavoro;
  - cassetta macchina forografica con doppio decametro
almeno su autoveicoli addetti alla rilevazione incidenti;
  - birilli (per isolare un' area);
  - coppia di cunei;
  - stecca portagesso e gessi;
  - segnale incidente;
  - torce antinebbia e piantone;
  - spessimetro controllo pneumatici;
  - cavallotto per batterie;
  - cavo traino;
  - manichette e cinturoni fosforescenti;
  - telo plastico grigio mt. 2.50 x 1.50 almeno;
  - rotolo( mt. 200) nastro california bianco - rosso e relativi
paletti per recinzione d' emergenza;
  - estintore portatile.
  Ulteriore attrezzatura consigliata:
  - apparecchio ricetrasmittente con possibile chiamata
selettiva;
  - altoparlante installato sul tetto per comunicazioni
alla cittadinanza con il microfono della radio di bordo;
  - faro portatile, con cavo lungo, da collegare all' impianto
elettrico del veicolo;
  - luce interna mobile (per i veicoli non dotati di
quello fisso);
  - rotante blu;
  - coperta amianto;
  - opacimetro;
  - pianta stradale della Regione Lombardia;
  - piastre pesaruote.

 

 

 

ALLEGATO 3:

Allegato C)
UNIFORME DELLA POLIZIA MUNICIPALE

 

 1.  Divisa invernale
 Il modello base come da disegno (allegato n. 1) è  costituito
da:
  1.1 Copricapo
  Cappello, un pò  più  morbido dei soliti rigidi, con calotta
bianca, visiera blu, soggolo verde fissato con due
bottoncini;  fregio recante lo stemma del Comune o, in
bottoncini;  fregio recante lo stemma del Comune o, in
mancanza, la scritta << polizia municipale >> in colore verde.
  1.2 Giacca
  A doppio petto in tessuto di lana pettinata di colore
blu - peso 400/ 435 gr - ;  revers a lancia con alamari;  6
bottoni sul davanti e 3 bottoni, formato ridotto, su singola
manica;  spalline cucite entro l' attaccatura della
manica da un lato e fermate con un bottono dall' altro;
  fregio a fondo bordeaux, con configurazione geografica
della Regione Lombardia a rilievo di colore verde da posizionare
sul braccio sinistro;  4 tasche con profili e alette;
  occhielli veri sui due revers in alto;  il davanti, il collo
e fondo maniche con puntini a macchina in filo di seta
blu.
  1.3 Pantalone
  Stesso tesuto e colore della giacca;  linea classica con
con pieghe, senza risvolto;  lunghezza tale da coprire il collo
delle scarpe.
  1.4 Camicia
  In tessuto Oxford azzurro a manica lunga con colletto
rovesciato.
  1.5 Cravatta
  Di colore verde.
  1.6 Gilè 
  Di lana bianca con apertura cm 32.
  1.7 Sciarpa (piccola)
  Di lana Mohair bianca.
  1.8 Calze
  Di colore blu scuro lunghe al ginocchio.
  1.9 Calzature
  1.9.1 Scarpe basse di pelle nera;
  1.9.2 Stivaletti << polacco >> di pelle nera.
  1.10 Guanti
  1.10.1 Di pelle nera
  1.10.2 Di lana bianca per servizi di segnalazione manuale.
  1.11 Borsello
  Di pelle bianca con tracolla dimensioni cm
22x30x10.
  1.12 Cappotto
  A doppio petto in tessuto di lana colore blu, ottima
qualità , peso 630/ 660 gr; 8 bottoni davanti e 3 alla manica
(ridotti);  spalline applicate come la giacca;  2 tasche
ed un taschino con profili ed alette;  il davanti, collo e
fondo maniche con puntini a macchina di filo di seta
blu;  piegone spacco sul dietro con 5 bottoni;  martingala
con 2 bottoni e due pieghe morbide ai lati della martingala;
  fregio a fondo bordeaux, con la configurazione
geografica della Regione Lombardia a rilievo di colore
verde sul braccio sinistro.
  1.13 Varianti del modello base come da disegno (allegato
n. 2)
  1.13.1 Manicotti
  Di tessuto bianco rifrangente, predisposti con ganci
interni di plastica o metallo per aggancio al sottomanica
tramite un forellino nella cucitura.
  1.13.2 Casco
  Di colore bianco rifrangente con fregio recante lo
stemma del Comune o, in mancanza, la scritta << polizia
municipale >> di c9lore verde;  soggolo verde fissato con
due bottoncini.
  1.14 Divisa invernale per graduati
  E' uguale a quella di base con le seguenti varianti al
cappotto come da disegno (allegato n. 3):
  6 bottoni sul davanti;  2 tasche laterali, un taschino sul
lato destro (appena sopra la tasca) e uno sul lato sinistro
del petto, con profili e alette;  revers a lancia con 2 occhielli
veri.
  1.15.1 Impermeabile
  Di colore blu con carrè  davanti e dietro e profilato
bianco rifrangente;  8 bottoni, tre tasche con profili e
alette;  cinturino stringente alle maniche;  collo aperto
con possibilità  di chiusura;  spacco dietro.
  1.15.2 Sciarpa
  pettorina di lana bianca davanti e dietro con allacciatura
a tre bottoni nella parte estrema bassa destra.
  1.15.3 Giacca a vento
  tessuto impermeabile di colore blu;  imbottita;  4 tasche
a soffietto con piega centrale;  carrè  sagomato davanti
e dietro: le punte del carrè  chiudono le due tasche
superiori con bottoncini;  alla cciatura con cerniera;  maniche
con polsini.
  1.15.4 Pantalone
  Tipo sciatore più  ampio in tessuto impermeabile di
colore blu.
  1.15.5 Stivali
  In gomma di colore nero.
  1.15.6 Cinturone
  In pelle di colore bianco rifrangente con spallaccio e
fondina.
  1.16 Modello per il servizio motomontano come da disegno
(allegato n. 5)
  Lo stesso come quello di base con le seguenti varianti:
  1.16.1 Calzature
  Stivaletti di pelle nera con cerniera all' interno.
  1.16.2 Casco
  Di protezione di colore bianco con visiera.
  1.16.3 Guanti
  Di pelle bianca alla moschettiera
  1.16.4 Pantalone
  Alla cavallerizza, senza piegone davanti.
  1.17 Alta uniforme
  Come il modello base con le seguneti varianti:
  1.17.1 Giacca
  Apertura nella tasca sinistra per il moschettone del
fodero della sciabola.
  1.17.2 Pantalone
  Con bande stesso colore in raso.
  1.17.2 Cappotto
  6 bottoni sul davanti e 4 bottoni sulle maniche;  apertura
nella tasca sinistra pr il moschettone del fodero
della sciabola.
  1.17.4 Camicia
  In tessuto Oxford bianco a manica lunga.
 2.  Divisa invernale Operatori e graduati (personale femminile)
 2.1 Copricapo
  Un pò  più  morbido dei soliti rigidi, con calotta bianca,
visiera blu, soggolo verde fissato con 2 bottoncini,
fregio recante lo stemma del Comune o, in mancanza,
della scritta << polizia municipale >> di colore verde.
  2.2 Giacca
  A doppio petto in tessuto di lana pettinato, di colore
blu, peso 400/ 435 gr; revers a lancia con alamari;  6 bottoni
sul davanti e 3 bottoni, formato ridotto, su singola
manica;  spalline cucite entro l' attaccatura della manica
da un lato e fermate da un bottone dall' altra;  collo leggermente
arrotondato e piegoline sulle maniche;  fregio
a fondo bordeaux con la configurazione geografica della
Regione Lombardia di colore verde a rilievo sul braccio
sinistro;  4 tasche con profili e alette;  occhielli veri sui 2
revers in alto;  lunghezza non superiore di 18/ 20 cm dalla
vita;  il davanti, il collo e il fondo maniche con puntini a
macchina in fili di seta blu.
  2.3 Pantalone
  stesso tessuto e colore della giacca;  linea classica
morbida con pieghe, senza risvolto;  lunghezza tale da
coprire il collo delle scarpe;  cintura alta.
  2.4 Gonna pantalone
  Stesso tessuto e colore della giacca;  apertura con cerniera
sul davanti e tasche ai fianchi.
  2.5 Camicia
  In tessuto Oxford azzurro a manica lunga con colletto
arrotondato.
  2.6
  Di colore verde.
  2.7 Sciarpa
  2 7 1 Per graduati: piccola sciarpa di lana Mohair
bianca;
  2.7.2 Per operatori: sciarpa con pettorina davanti e
dietro con allacciatura in basso a sinistra con 3 bottoni,
da indossare sotto la giacca o il cappotto.
  2.8 Collants
  Di color carne.
  2.9 Calzature
  2.9.1 Scarpe basse di pelle nera mezzo tacco;
  2.9.2 Stivali di pelle nera mezzo tacco.
  2.10 Guanti
  2.10.1 Di pella nera;
  2.10.2 Di lana bianca per servizi di segnalazione manuale.
  2.11 Varianti del modello base
  2.11.1 Manicotti
  Di tessuto bianco rigrangente, predisposti con ganci
interni di plastica o metallo per aggancio al sottomanica
tramite un forellino nella cucitura.
  2.11.2 Casco
  Di colore bianco rifrangente con fregio recante lo
stemma del Comune o, in mancanza, la scritta << polizia
municipale >> di colore verde;  soggolo di colore verde.
  2.12 Cappotto
  2.12.1 Per operatori (Vigili) a doppio petto in tessuto
di lana;  colore blu, ottima qualità , peso 630/ 660 gr; 8
bottoni davanti e 3 alle maniche;  spalline applicate come
la giacca;  2 tasche ed un taschino appena sopra la
tasca destra con profili ed alette;  piegoline sulle maniche;
  revers arrotondati con 2 occhielli veri;  piegone
spacco sul dietro con 5 bottoni;  martingala con 2 bottoni
e 2 pieghe morbide ai lati della stessa;  fregio, a fondo
boerdeau con la configurazione geograifca della Regione
Lombardia a rilievo di colore verde sul braccio sinistro;
  il davanti, il collo e fondo maniche con puntini a macchina
in filo di seta blu.
  2.12.2 Per i graduati come per gli operatori con le seguenti
varianti: 6 bottoni davanti;  taschino sul petto sinistro
con profilo e pattina.
  2.13 Gulè 
  Di lana bianca con apertura a V di cm 28 per i graduati.
  2.14 Gonna per graduati
  Stesso tessuto e colore della giacca;  4 pieghe morbide
dal centro vita verso i fianchi sul davanti e due pences
dietro.  Puntini a macchina di filo di seta blu nella parte
inferiore (orlo);  chiusura centro - dietro con cerniera e
bottone con occhiello vero;  spacco sormontato di cm 22;
  foderata.
  2.15 Alta uniforme come da disegno (allegato n. 7)
  Come da modello base per graduato con le seguenti
varianti:
  2.15.1 Camicia
  In tessuto Oxford bianco a manica lunga.
 
 3.  Divisa estiva per operatori come da disegni
(allegati nn. 5 e 6)
 La divisa è  costituita dai seguenti capi della stessa
foggia della divisa invernale, in stoffa Mohair azzurro
per i pantaloni e giacca, peso 200/ 230 gr e tessuto Oxford
azzurro per le camicie:
  3.1 Copricapo
  3.2 Pantalone
  3.3 Cravatta
  3.4 Borsello
  3.5 Impermeabile
  3.6 Giacca
  Di colore azzurro, con due spacchi ai fianchi di cm 22.
  3.7 Camicia
  A maniche corte con bordaure bianche (alte cm 1,5) a
2 cm dal fondo maniche;  carrè  sagomato davanti e dietro
con bordino alto cm 1,5 (come fondo maniche);  taschini
applicati con piegone al centro che vengono chiusi
dalla punta del carrè  con bottone;  fregio a fondo bordeaux
con la configurazione geografica della Regione
Lombardia di colore verde a rilievo sulla manica sinistra.
  3.8 Calzature
  Scarpe basse di pelle colore blu.
  3.9 Cintura
  Bianca in cuoio con fibbia di metallo dorato riproducente
il disegno del fregio;  dotata di fondina di colore bianco.
  3.10 Calze
  Di cotone di colore bianco.
  3.11 Modello per il servizio motomontano come da disegno
(allegato n. 5)
  3.11.1 Casco di protezione di colore bianco con visiera
e fregio.
  3.11.2 Camicia avente le stesse caratteristiche e foggia
di quella dicui al precedente punto 3.7.
  3.11.3 Guanti di colore bianco alla moschettiera.
  3.11.4 Pantaloni alla cavallerizza;
  3.11.5 Cinturone con fibbia in metallo dorato riproducente
a rilievo il disegno del fregio del casco.
  3.11.6 Borsello di pelle di colore bianco da applicare
al cinturone con spallaccio.
  3.11.7 Giaccone blu in gore - tex come da disegno (allegato
n. 5 bis);  allacciatura con cerniera;  due tasche verticali
e due taschini sul petto chiusi da zip;  fondo maniche
chiuse da zip;  bordi bianchi trasversali davanti e dietro;
  il dietro con due piegono laterali verticali;  fregio a fondo
bordeaux con la configurazione geografica della Regione
Lombardia di colore verde a rilievo sulla manica sinistra.
  Lo stesso giaccone per la donna, cambiando allacciatura.
 
 4.  Divisa estiva per il personale femminile come da disegno
(allegato n. 9)
 E' costituita dai seguenti capi della stessa foggia di
quelli della divisa invernale;  in stoffa di fresco di lana
azzurro per la giacca e gonna, peso 200/ 230 gr e tessuto
Oxford azzurro per la camicia.
  4.1 Copricapo
  4.2 Casco
  4.3 Giacca
  4.4 Borsello
  4.5 Cravatta
  4.6 Collants
  4.7 Camicia
  A maniche corte con bordature bianche alte cm 1,5 a
2 cm dal fondo delle stesse;  carrè  sagomato davanti e
dietro con stesso bordino bianco delle maniche cm 1,5;
  taschini applicati con piegoni al centro e vengono chiusi
dalla punta del carrè  con bottone;  due piegoni dietro e
piegoline sulle maniche.
  4.8 Cintura
  Di cuoio di colore bianco con fibbia in metallo dorato
riproducente in rilevo il fregio del copricapo;  dotata di
fondina di colore bianco.
  4.9 Gonna
  4.9.1 A portafoglio sotto la giacca, foderata e intelata
con tessuto foderapiuma;
  4.9.2 A ruota con baschina foderata e intelata con foderapiuma.
  4.10 Calzature
  Di pelle blu a mezzo tacco.
  4.1 Guanti
  Di colore bianco.
 
 5.  Bottoni
 Come da disegno (allegato n. 10), sono di diversa grandezza
e tutti in metallo di colore oro con la rosa camuna
a rilievo, per le camicie bottoni bianchi normali.
 

 

 

 

ALLEGATO 4:

Allegato D)
DISTINTIVI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Come da fac - simili allegati

 

 1.  Placca al petto in metallo color oro cm 6 x 3,8 con:
a) nove torri merlate;
  b) stemma del Comune in rilievo o, in mancanza, il nome del
Comune;
  c) numero di matricola in basso;
  d) scritta << polizia municipale >> di colore nero sui lati;
  e) rosa camuna in rilievo;
  f) supporto in pelle con asola.
 2.  Alamaro in metallo leggero di colore oro su fondo verde
di cm 7x3 da applicare sui baveri degli indumenti esterni,
a formato ridotto sulla camicia estiva.
 
 3.  Fregio
  3.1 in metallo color oro di cm 8 x 5,8 sul casco;  di cm
4,5 x 3,5 sul cappello e sulla fibbia della cintura e del cinturone;
  con corona turrita a nove torri merlate e lo stemma
del Comune o, in mancanza, la scritta << polizia municipale >>;
  3.2 di cm 4 di diametro a fondo bordeau e a rilievo la
configurazione geografica della Regione Lombardia di colore
verde da posizionare sul braccio degli indumenti esterni.
  Al centro della configurazione la rosa camuna di colore
bianco.
 

 

 

 

ALLEGATO 5:

Allegato E)
DISTINTIVI DI GRADO PER LA POLIZIA MUNICIPALE
Come da fac - simili allegati

 

 1.  Sul braccio e avambraccio degli indumenti esterni:
  1.1 V livello operatore (vigile): nessun distintivo di
qualifica;
  1.2 VI livello senza funzioni: V in metallo di colore
oro sul braccio;
  1.3 VI livello addetto al coordinamento e controllo:
una stella metallica a sette punte di colore oro sull'
avambraccio.
 2.  Sulle spalline degli indumenti esterni:
  2.1 VII livello addetto al coordinamento e controllo:
due stelle in metallo a sette punte di colore oro;
  2.2 VII livello responsabile del Corpo (Comandante):
due stelle a sette punte in metallo color oro su robbio
di forma rotonda;
  2.3 VIII livello addetto al coordinamento e controllo:
tre stelle a sette punte in metallo color oro;
  2.4 VIII livello responsabile del Corpo (Comandante):
tre stelle a sette punte in metallo color oro su robbio
di forma rotonda;
  2.5 VIII livello responsabile di unità  operativa: una
stella a sette punte in metallo color oro e corona turrita
in metallo dorato con nove torri merlate;
  2.6 I D addetto al coordinamento e controllo: due
stelle a sette punte in metallo color oro e corona
turrita in metallo dorato con nove torri merlate;
  2.7 I D responsabile del Corpo (Comandante): due
stelle a sette punte in metallo color oro su robbio
di forma rotonda e corona turrita in metallo dorato
con nove torri merlate;
  2.8 II D addetto al coordinamento e controllo: tre
stelle a sette punte in metallo color oro e corona
turrita in metallo dorato con nove torri merlate;
  2.9 II D responsabile del Corpo (Comandante): tre
stelle a sette punte in metallo color oro su robbio
di forma rotonda e corona turrita in metallo dorato
con nove torri merlate.
 

 

 

 

 Modelli delle divise, dei distintivi
e dei distintivi di grado della
Polizia Municipale.

 

 

 

Le Leggi Regionali

LEGGE REGIONALE N. 51 DEL 21-12-1995
REGIONE LOMBARDIA

Modifica alla lr 17 maggio 1985, n. 43 << Norme in
materia di polizia locale >>

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 51
del 23 dicembre 1995
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 23 dicembre 1995

Il Consiglio regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:

 

 

ARTICOLO 1

 (Modifica all' art. 11 delle lr 17 maggio 1985, n. 43)
 1.  La lett a) del comma 2 dell' art. 11 della lr 17 maggio
1985, n. 43, già  sostituita dall' art. 2 della lr 29 agosto
1988, n. 46 << Integrazione e modifica della lr 17
maggio 1985, n. 43 concernente norme in materia di polizia
urbana >> è  sostituita dalla seguente:
<< a) l' assessore competente in materia di enti locali
che lo presiede, o suo delegato;  >>
 La presente legge regionale è  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della regione lombarda.
 Milano, 21 dicembre 1995
 (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7
novembre 1995 e vistata dal commissario del governo
con nota del 14 dicembre 1995, prot. n. 20502/ 4321)

 

 

 

Le Leggi Regionali